Onorevoli Colleghi! - La legge 25 marzo 1993, n. 81, recante elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, ha mutato profondamente il precedente sistema normativo sulla composizione degli enti locali, disciplinato attualmente dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Con la suddetta legge, e successivamente con il citato testo unico, per la prima volta i cittadini hanno potuto eleggere direttamente il proprio sindaco e i propri presidenti di provincia, sottraendo la nomina ai rispettivi consigli e realizzando un oggettivo rafforzamento del potere decisionale e una concentrazione delle responsabilità su singole persone.
Tali norme, se hanno realizzato positivi risultati in ordine alla scelta dei primi responsabili degli enti locali, hanno però provocato un indebolimento del ruolo dei consigli e dei consiglieri comunali. La scelta degli stessi attraverso l'espressione di un unico voto di preferenza, tra i molti candidati presenti, accentua e trasporta anche nel meccanismo della selezione dei consiglieri un forte carattere di personalizzazione.
Inoltre, l'attuale previsione dell'unica preferenza restringe fortemente la libertà di espressione degli elettori e la possibilità di effettuare scelte politicamente motivate da parte del corpo elettorale che, anche per l'elezione di organismi collegiali e rappresentativi, è costretto a dare un'indicazione unica come per gli organismi esecutivi monocratici.
È evidente, peraltro, che con l'espressione di un'unica preferenza è di fatto ancora più difficile competere alla pari per i candidati che non possono facilmente